Sentenza 56/1972 (ECLI:IT:COST:1972:56)
Massima numero 6035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  23/03/1972;  Decisione del  23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6033  6034  6036


Titolo
SENT. 56/72 C. IMPOSTE E TASSE - FINANZE LOCALE - IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 39, PRIMO COMMA - INDIVIDUAZIONE IMPLICITA DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA.

Testo
L'art. 39, primo comma, del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, ai sensi del quale "l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato" contiene l'individuazione implicita del soggetto passivo dell'imposta. Dalla norma si inferisce infatti con precisione che il fatto giuridico produttivo dell'obbligazione di pagare il tributo e' il consumo, mediante immobilizzazione in una costruzione, di materiale edilizio e che il momento in cui l'imposta si rende liquida e' quello della ultimazione del lavoro: ovvio e' quindi che debitore del tributo e' soltanto colui che esegue o fa eseguire per proprio conto e nel proprio interesse la costruzione che ha richiesto l'impiego di detto materiale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte