Sentenza 56/1972 (ECLI:IT:COST:1972:56)
Massima numero 6036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
23/03/1972; Decisione del
23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/72 D. IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO - NON E' OPERATA DA NORMA REGOLAMENTARE (R.D. 30 APRILE 1936, N. 1138, ART. 34, ULTIMO COMMA), MA DA ESSA SOLO ENUCLEATA DALLA LEGGE (T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 39, PRIMO COMMA).
SENT. 56/72 D. IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO - NON E' OPERATA DA NORMA REGOLAMENTARE (R.D. 30 APRILE 1936, N. 1138, ART. 34, ULTIMO COMMA), MA DA ESSA SOLO ENUCLEATA DALLA LEGGE (T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 39, PRIMO COMMA).
Testo
Non e' esatto ritenere che l'individuazione del soggetto debitore dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie va contenuta esclusivamente nell'art. 34, ultimo comma, del regolamento di esecuzione (R.D. 30 aprile 1936, n. 1138) del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e che tale disposizione abbia quindi assolto il compito di colmare una lacuna della legge; vero e', per contro, che la norma regolamentare, col definire il soggetto passivo dell'imposta, abbia inteso soltanto ribadire e confermare, esplicandolo con maggior precisione, quel principio dell'individuazione del debitore nel proprietario della costruzione, gia' desumibile in modo non equivoco dell'art. 39, primo comma, della legge istitutiva del tributo.
Non e' esatto ritenere che l'individuazione del soggetto debitore dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie va contenuta esclusivamente nell'art. 34, ultimo comma, del regolamento di esecuzione (R.D. 30 aprile 1936, n. 1138) del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e che tale disposizione abbia quindi assolto il compito di colmare una lacuna della legge; vero e', per contro, che la norma regolamentare, col definire il soggetto passivo dell'imposta, abbia inteso soltanto ribadire e confermare, esplicandolo con maggior precisione, quel principio dell'individuazione del debitore nel proprietario della costruzione, gia' desumibile in modo non equivoco dell'art. 39, primo comma, della legge istitutiva del tributo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte