Sentenza 57/1972 (ECLI:IT:COST:1972:57)
Massima numero 6037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  23/03/1972;  Decisione del  23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6038  6039  6040  6041


Titolo
SENT. 57/72 A. LAVORO - PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE - TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 10, SECONDO E TERZO COMMA (NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 24 LUGLIO 1957, N. 633) - CONTROVERSIE DI NATURA NON PATRIMONIALE - IMPROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), cosi' come modificato dall'art. unico della legge 24 luglio 1957, n. 633, non sono viziate di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 34 Costituzione. Ed invero, tali norme disponendo che per le controversie relative a diritti di natura patrimoniale, l'azione giudiziaria e' improponibile se non e' stato presentato il reclamo gerarchico entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'azienda, non violano l'art. 24 della Costituzione. E' cio' perche' dette controversie possono turbare l'organizzazione del personale e il funzionamento dei servizi che la legge intende mantenere costantemente in efficienza e possono incidere altresi' su interessi consimili degli altri dipendenti dell'azienda, interessi che e' opportuno non siano esposti, per lungo tempo, ad incertezze e a rischi. Ad appagare questa esigenza mira il summenzionato termine, volendosi con cio' conseguire una sollecita definizione - in via amministrativa - delle vertenze, oppure, nel caso in cui questa per tale via non si realizzi, far si che si adisca al piu' presto l'autorita' giudiziaria. E non sono illegittime norme - questa Corte lo ha gia' piu' volte affermato - che disciplinano l'esercizio del diritto di difesa, ammettendo oneri, onde evitare abusi od eccessi o salvaguardare interessi che con tale diritto sostanzialmente non contrastano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte