Sentenza 57/1972 (ECLI:IT:COST:1972:57)
Massima numero 6038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  23/03/1972;  Decisione del  23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6037  6039  6040  6041


Titolo
SENT. 57/72 B. LAVORO - PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE - TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 10, SECONDO E TERZO COMMA (NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 24 LUGLIO 1957, N. 633) - CONTROVERSIE DI NATURA NON PATRIMONIALE - IMPROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI LAVORATORI - INSUSSISTENZA GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARE STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme dell'art. 10 del R.D. n. 148 del 1931 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), non violano, l'art. 3 della Costituzione, perche' il trattamento differenziato per il personale autofilotranviario e' giustificato da esigenze preminenti di pubblico interesse, quali la regolarita' del traffico e la sicurezza dei viaggiatori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte