Sentenza 57/1972 (ECLI:IT:COST:1972:57)
Massima numero 6039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  23/03/1972;  Decisione del  23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6037  6038  6040  6041


Titolo
SENT. 57/72 C. LAVORO - PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE - TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO - CONTROVERSIE DI NATURA NON PATRIMONIALE - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 10 (NEL SUO TESTO ORIGINARIO) - IMPROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA QUALORA IL PRESTATORE D'OPERA NON ABBIA PRESENTATO RECLAMO GERARCHICO ENTRO 15 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELL'AZIONE LESIVO DEI SUOI DIRITTI - ASSUNTO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 3 APRILE 1926, N. 563, ART. 23 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il testo originario dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (prima, cioe', della modifica introdotta con l'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633) che dichiara l'improponibilita' dell'azione giudiziaria qualora il prestatore d'opera non abbia presentato reclamo gerarchico entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'azienda lesivo dei suoi diritti, non e' in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. E cio' perche' l'art. 23 della legge (delegante) 3 aprile 1926, n. 563 autorizzo' il Governo "a dare per decreto, le disposizioni per l'attuazione della legge stessa e per il suo coordinamento con le disposizioni del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato". Non si tratta dunque di coordinare soltanto le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sull'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitata dalla industria privata, da provincie e da comuni, di cui al R.D.L. n. 2311 del 1923, ma di un coordinamento di maggiore portata, esteso alla legge n. 295 del 1893, ed ai RR.DD. del 1923 sopraindicati. E il principio della prestazione di un reclamo gerarchico per un tentativo di conciliazione fra l'azienda ed il prestatore d'opera faceva parte del sistema introdotto dalla legge sui probi viri del 1893 e riprodotto poi da due RR.DD del 1923 con i quali la nuova legge andava coordinata. Per di piu', l'art. 10 della legge del 1893 sanciva espressamente che "nessuna delle controversie concernenti rapporti di lavoro puo' essere posta innanzi ai magistrati ordinari senza previo esperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte