Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni indirette di magistrato in aspettativa per mandato parlamentare da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Conseguente esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal parlamentare intercettato nei confronti del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché, per quanto occorra, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Denunciata violazione delle prerogative di inviolabilità dei parlamentari - Difetto di legittimazione del singolo parlamentare - Inammissibilità del ricorso.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., dal deputato Cosimo Maria Ferri nei confronti del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché, per quanto occorra, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in relazione all'essere stato, in data 9 maggio 2019, da quest'ultimo illegittimamente sottoposto, in via indiretta, a intercettazione di conversazione, in assenza dell'autorizzazione della Camera dei deputati, nonché all'essere stato sottoposto, sulla base di tali intercettazioni, all'azione disciplinare esercitata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione con atto del 5 luglio 2019. La qualità esclusivamente assembleare delle prerogative dedotte esclude che si possano configurare sfere di attribuzioni costituzionali del ricorrente, a difesa delle quali la Corte costituzionale sarebbe chiamata ad intervenire.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legittimazione del singolo parlamentare è riconosciuta a tutela delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 67, 68, 69, 71, primo comma, e 72 Cost., inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare. Tuttavia, il singolo parlamentare può ritenersi legittimato a sollevare conflitto di attribuzione solo quando siano prospettate violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari, rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (Precedenti citati: ordinanze n. 86 del 2020, n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la Costituzione individua una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che gli spettano in quanto componente dell'Assemblea, che invece è compito di ciascuna Camera tutelare. Pertanto, quando il soggetto titolare della sfera di attribuzioni costituzionali che si assumono violate è la Camera di appartenenza, sarà quest'ultima, e non il singolo parlamentare, legittimata a valutare l'opportunità di insorgere e di reagire eventualmente avverso le supposte violazioni. (Precedenti citati: ordinanze n. 17 del 2019 e n. 163 del 2018).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la ratio della garanzia prevista all'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. Il parametro costituzionale in parola non mira dunque a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale, poiché quest'ultima trova sicuri riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell'art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2019, n. 74 del 2013, n. 390 del 2007 e n. 9 del 1970).