Sentenza 57/1972 (ECLI:IT:COST:1972:57)
Massima numero 6041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  23/03/1972;  Decisione del  23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6037  6038  6039  6040


Titolo
SENT. 57/72 E. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - ORARI E TURNI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI IN CONCESSIONE - R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2328, ART. 21 - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondate la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 (disposizione per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione), modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682, sollevata dalle ordinanze del Pretore di Parma, avendo questa Corte gia' dichiarato illegittima la suddetta norma con sentenza n. 146 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 3

Altri parametri e norme interposte