Sentenza 58/1972 (ECLI:IT:COST:1972:58)
Massima numero 6042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
23/03/1972; Decisione del
23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 58/72. ELEZIONI - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15, N. 6 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE PER LITE PENDENTE CON COMUNE - ACCERTAMENTO RIFERITO ALLA DATA DELLE ELEZIONI ANZICHE' A QUELLA DELL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO - IRRAGIONEVOLE UNIFORMITA' DI DISCIPLINA CON LE ALTRE CAUSE DI INELEGGIBILITA' PREVISIONE DALLA STESSA DISPOSIZIONE - VIOLAZIONE ANCHE DELL'ART. 51 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA ECCESSIVA LIMITAZIONE NASCENTE DALLA CAUSA DI INELEGGIBILITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 58/72. ELEZIONI - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15, N. 6 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE PER LITE PENDENTE CON COMUNE - ACCERTAMENTO RIFERITO ALLA DATA DELLE ELEZIONI ANZICHE' A QUELLA DELL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO - IRRAGIONEVOLE UNIFORMITA' DI DISCIPLINA CON LE ALTRE CAUSE DI INELEGGIBILITA' PREVISIONE DALLA STESSA DISPOSIZIONE - VIOLAZIONE ANCHE DELL'ART. 51 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA ECCESSIVA LIMITAZIONE NASCENTE DALLA CAUSA DI INELEGGIBILITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 15, n. 6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui disponeva, prima dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1971, n. 67, che l'ineleggibilita' a consigliere comunale per lite pendente innanzi alle commissioni tributarie, dovesse essere accertata con riferimento alla data delle lezioni, anziche' a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, contrasta con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Invero da un lato v'e' irragionevole uniformita' di disciplina con le altre cause d'ineleggibilita' previste nello stesso art. 15, rettamente riferite al momento della consultazione elettorale perche' dettate dal fine di evitare una "captatio benevolentiae", in contrasto dunque con l'evidente diversa ratio ispiratrice delle singole cause, e, quindi, con il principio costituzionale d'uguaglianza. D'altro canto la limitazione apposta al diritto di accedere alle cariche elettive, dovendo essere rigorosamente contenuta nei limiti dell'indispensabile (sent. n. 46 del 1969), appare ultronea ed illegittima se riferiva gia' al momento delle elezioni, anziche' a quello successivo nel quale l'ipotizzato conflitto d'interessi - che la norma vuole evitare - puo' venire a manifestarsi.
L'art. 15, n. 6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui disponeva, prima dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1971, n. 67, che l'ineleggibilita' a consigliere comunale per lite pendente innanzi alle commissioni tributarie, dovesse essere accertata con riferimento alla data delle lezioni, anziche' a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, contrasta con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Invero da un lato v'e' irragionevole uniformita' di disciplina con le altre cause d'ineleggibilita' previste nello stesso art. 15, rettamente riferite al momento della consultazione elettorale perche' dettate dal fine di evitare una "captatio benevolentiae", in contrasto dunque con l'evidente diversa ratio ispiratrice delle singole cause, e, quindi, con il principio costituzionale d'uguaglianza. D'altro canto la limitazione apposta al diritto di accedere alle cariche elettive, dovendo essere rigorosamente contenuta nei limiti dell'indispensabile (sent. n. 46 del 1969), appare ultronea ed illegittima se riferiva gia' al momento delle elezioni, anziche' a quello successivo nel quale l'ipotizzato conflitto d'interessi - che la norma vuole evitare - puo' venire a manifestarsi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte