Sentenza 59/1972 (ECLI:IT:COST:1972:59)
Massima numero 6043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  23/03/1972;  Decisione del  23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 59/72. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - LIMITI POSTI AL GOVERNO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DELEGATO - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 523 - DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE TESSILI - OBBLIGATORIETA' ERMA OMNES DI CLAUSOLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 31 LUGLIO 1959 CHE PERSEGUONO FINALITA' ESTRANEE A QUELLE DELLA DELEGAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Limite della delega conferita dall'art. 1 della legge del 1959, n. 741 al Governo di estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi, deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare a tutti i lavoratori della categoria minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. Esorbitano da questa finalita' le clausole che impongono il previo tentativo di conciliazione e quelle che demandano all'esame di collegi tecnici provinciali e nazionali le divergenze relative all'appartenenza del personale alle diverse categorie, in base alle mansioni svolte, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia. (Applicazione al caso del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili del 31 luglio 1959, esteso erga omnes con l'art. unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523 (1). (1) Giurisprudenza costante - V. da ultimo sentenze n. 129 del 1963 e n. 12 del 1967 e richiami ivi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte