Sentenza 60/1972 (ECLI:IT:COST:1972:60)
Massima numero 6044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  23/03/1972;  Decisione del  23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 60/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORMA ESTRANEA AL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DELLA NECESSARIA PREGIUDIZIALITA' - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 522, PRIMO COMMA - RATTO A FINE DI MATRIMONIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
E' manifestamente irrilevante nel giudizio di merito la questione circa la legittimita' costituzionale di una norma penale diversa da quella richiamata nell'imputazione, ed estranea al "thema decidendum", riguardando fatto diverso da quello della cui cognizione e' investito il giudice "a quo". La questione, non rivestendo nella detta ipotesi, il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito (quale e' richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) deve dichiararsi inammissibile. (Nella specie il giudizio a quo, chiamato a giudicare su una imputazione di tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di una donna non coniugata, aveva sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la questione di costituzionalita' dell'art. 522, primo comma c.p., in quanto non prevede un identico trattamento penalistico per il ratto a fine di matrimonio di persona di sesso maschile, ricadente, invece, nel piu' grave delitto del sequestro di persona).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23