Ordinanza 61/1972 (ECLI:IT:COST:1972:61)
Massima numero 6045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  23/03/1972;  Decisione del  23/03/1972
Deposito del 29/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 61/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI PER I TRIBUTI ERARIALI - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - R.D.L. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269 (IMPOSTA DI REGISTRO), ART. 33, E R.D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1639, ARTT. 20 E 21.

Testo
Come gia' la Corte, a partire dalla sent. n. 10 del 1969, ha ripetutamente affermato, le commissioni tributarie per i tributi erariali, non essendo organi giurisdizionali, non sono legittimate a promuovere innanzi alla Corte costituzionale giudizi di legittimita' costituzionale. Va percio' dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, con ordinanza 9 novembre 1970, nei confronti degli artt. 33 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari) "in quanto non prevedono l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare" l'accertamento di valore".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte