Sentenza 62/1972 (ECLI:IT:COST:1972:62)
Massima numero 6046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6047


Titolo
SENT. 62/72 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SULL'ENTRATA - CONTRATTI PLURIENNALI DI LOCAZIONE - LEGGE 29 DICEMBRE 1962, N. 1744, ARTT. 1 E 2 - LIQUIDAZIONE ANNUALE ED ANTICIPATA DELL'IMPOSTA ANCHE QUANDO, NELL'ANNATA A RIFERIMENTO, IL RAPPORTO DI LOCAZIONE ABBIA A CESSARE IN EPOCA ANTERIORE ALLA SUA SCADENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DEL DIVERSO TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRA FATTISPECIE GIA' ESAMINATA DALLA CORTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), nella parte in cui consente, per il richiamo operato dall'art. 2 all'art. 1 della legge, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata, nei casi in cui i contratti di locazione pluriennali abbiano avuto una durata inferiore all'anno. (La fattispecie sottoposta all'esame della Corte era diversa, come la Corte stessa ha sottolineato nella sentenza, da quella decisa con la sentenza n. 49 del 1969, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della citata legge).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte