Sentenza 62/1972 (ECLI:IT:COST:1972:62)
Massima numero 6047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6046


Titolo
SENT. 62/72 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - DISCIPLINA EGUALE DI SITUAZIONI EGUALI E DISCIPLINA DIVERSA DI SITUAZIONI DIFFERENTI - LIMITE - FATTISPECIE - LEGGE 29 DICEMBRE 1962, N. 1744, ARTT. 1 E 2 - RISCOSSIONE DELL'I.G.E. - CONTRATTI PLURIENNALI DI LOCAZIONE.

Testo
L'art. 3 della Costituzione consente al legislatore di valutare le situazioni obiettive e di adottare le corrispondenti normative, col limite di dovere disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti e sempre che in contrario non ricorrano logiche e razionali giustificazioni. La legge 29 dicembre 1962, n. 1744, concernente la nuova disciplina per l'applicazione delle leggi di registro,e dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, pur determinando, relativamente alla riscossione, una disciplina unitaria delle indicate imposte, tuttavia conserva all'imposta generale sull'entrata la sua individualita' distintiva. Per tanto qualora i contratti di locazione siano di durata pluriennale, e stante la possibilita' che la riscossione dell'imposta avvenga anno per anno, l'eventualita' che la detta riscossione abbia luogo anche quando il contratto pluriennale si risolva durante il corso dell'anno a riferimento non determina a carico del contribuendo una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla ipotesi - presa in considerazione nella sentenza n. 49 del 1969 - relativa alla possibilita' di riscossione dell'imposta per gli anni successivi a quello in cui il contratto pluriennale si sia risolto. Infatti, nel caso ora considerato, la liquidazione ed esazione dell'imposta sono previste per un rapporto vigente, nel senso che l'obbligazione dei canoni e' gia' adempiuta in tutto o in parte e comunque e' certa e liquida e solo l'esigibilita' di essa sarebbe eventualmente riportata a future scadenze; mentre, nel caso di cui alla citata sentenza n. 49 del 1969, le parti contrattuali erano tenute ad un'imposta in relazione ad un'obbligazione (quella dei canoni) che non esisteva e che non sarebbe piu' potuta venire ad esistenza in forza del contratto registrato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte