Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/04/1972; Decisione del
13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/72 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - COD. PROC. PEN., ART. 317 - POTERI DIRETTIVI DEL GIUDICE NELLA PERIZIA - JUS SUPERVENIENS ; LEGGE 18 MARZO 1971, N. 62 - RIESAME DELLA RILEVANZA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 63/72 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - COD. PROC. PEN., ART. 317 - POTERI DIRETTIVI DEL GIUDICE NELLA PERIZIA - JUS SUPERVENIENS ; LEGGE 18 MARZO 1971, N. 62 - RIESAME DELLA RILEVANZA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Avendo il giudice "a quo" impugnato l'art. 317, comma secondo, C.P.P. nella parte in cui consentiva al giudice di disporre che il perito iniziasse o proseguisse le operazioni in laboratorio od in un istituto anche senza l'intervento dei difensori, e non riproducendo piu' l'art. 5 della legge 18 marzo 1971, n. 62, successiva all'ordinanza di rinvio, la detta disposizione, permissiva, si rende necessaria la restituzione degli atti relativi al giudice "a quo" affinche' riesamini la rilevanza della questione.
Avendo il giudice "a quo" impugnato l'art. 317, comma secondo, C.P.P. nella parte in cui consentiva al giudice di disporre che il perito iniziasse o proseguisse le operazioni in laboratorio od in un istituto anche senza l'intervento dei difensori, e non riproducendo piu' l'art. 5 della legge 18 marzo 1971, n. 62, successiva all'ordinanza di rinvio, la detta disposizione, permissiva, si rende necessaria la restituzione degli atti relativi al giudice "a quo" affinche' riesamini la rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23