Sentenza 130/2020 (ECLI:IT:COST:2020:130)
Massima numero 43488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  05/05/2020;  Decisione del  05/05/2020
Deposito del 26/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43489  43490  43491  43492


Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Disposizioni potenzialmente riconducibili ad ambiti disciplinati dallo statuto speciale di autonomia - Omessa evocazione dei parametri statutari - Sufficiente motivazione circa l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base ad essi - Ammissibilità delle questioni.

Testo

È ammissibile il ricorso del Governo avverso gli artt. 2, comma 28, e 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, in quanto, sebbene le materie cui afferiscono le disposizioni impugnate siano potenzialmente riconducibili ad ambiti che lo statuto speciale della Regione Siciliana attribuisce alla competenza legislativa regionale, il ricorrente - nell'evocare parametri costituzionali, ma non statutari - fornisce una sufficiente motivazione circa l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2020).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, dal ricorso, valutato nel suo complesso, deve desumersi il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale; pertanto può ritenersi sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica, al riguardo. (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2020, n. 16 del 2020, n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/12/2018  n. 24  art. 2  co. 28

legge della Regione siciliana  16/12/2018  n. 24  art. 3  co. 9

legge della Regione siciliana  10/07/2015  n. 13  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte