Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Contenimento della spesa pubblica, anche in ragione di vincoli eurounitari - Possibilità di contributo richiesto agli enti territoriali - Necessità che lo Stato acquisisca elementi istruttori sulla sua sostenibilità - Generale sfavore per l'estensione temporale di contributi precedentemente limitati - Necessità del rispetto sostanziale della leale collaborazione - Sollecito al legislatore a non trascurare le sedi esistenti (quale la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica). (Classif. 036009).
Lo Stato, custode della finanza pubblica allargata, anche in relazione alla corretta applicazione dei vincoli euro unitari dei quali è responsabile, deve acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell’importo del contributo da parte degli enti ai quali viene richiesto; ciò anche per evitare la sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo più lungo. Si palesa, pertanto, la necessità di un ossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di leale collaborazione, ed è opportuno sollecitare il legislatore a non trascurare il coinvolgimento delle sedi già presenti nell’ordinamento, come la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata, per concorrere, soprattutto con funzioni istruttorie, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto. (Precedenti: S. 103/2018 - mass. 41696; S. 169/2017 - mass. 42051; S. 154/2017 - mass. 41809; S. 103/2017 - mass. 40607).
Il carattere non transitorio di uno specifico contributo non può ritenersi provato dalla circostanza che tale misura si aggiunga agli effetti delle precedenti manovre di finanza pubblica. (Precedenti: S. 103/2018 - mass. 41689; S. 154/2017 - mass. 41809).