Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/04/1972; Decisione del
13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/72 E. DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - ASSISTENZA DEL DIFENSORE - DISCIPLINA DIVERSA SECONDO I TIPI DI PROCEDIMENTO E LE FASI PROCESSUALI - ADEGUAMENTO ALLE SPECIALI CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO ATTO - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - ESCLUDE I DIFENSORI DALL'ASSISTENZA ALL'INTERROGATORIO DEI TESTIMONI E FRA TESTIMONI ED IMPUTATI IN FASE ISTRUTTORIA - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 63/72 E. DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - ASSISTENZA DEL DIFENSORE - DISCIPLINA DIVERSA SECONDO I TIPI DI PROCEDIMENTO E LE FASI PROCESSUALI - ADEGUAMENTO ALLE SPECIALI CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO ATTO - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - ESCLUDE I DIFENSORI DALL'ASSISTENZA ALL'INTERROGATORIO DEI TESTIMONI E FRA TESTIMONI ED IMPUTATI IN FASE ISTRUTTORIA - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'assistenza del difensore costituisce il normale presidio per la tutela del diritto di difesa, presidio che peraltro non puo' essere regolato in modo uniforme, come necessita' assoluta e inderogabile in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale, bensi' va disciplinato secondo le speciali caratteristiche e modalita' di attuazione di ogni singolo atto in modo da assicurarne la finalita' sostanziale. Nella fase di escussione in istruttoria delle prove testimoniali, dei confronti fra testimoni e fra testimoni e imputati e' dominante l'attivita' del magistrato inquirente, da svolgere in condizioni di riservatezza, nei modi, nei tempi e nelle varie direzioni a lui suggerite per la ricostruzione della verita' obbiettiva. Inoltre, i testimoni non giurano e cio' vale a mettere in evidenza che trattasi di atti non definitivi, da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza del contraddittorio, e la ripetibilita' va considerata come primario elemento per escludere motivamente l'intervento del difensore in sede istruttoria. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis C.P.P. per la parte in cui esclude i difensori dall'assistenza all'interrogatorio dei testimoni od ai confronti fra testimoni e fra testimoni e imputati in fase istruttoria, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
L'assistenza del difensore costituisce il normale presidio per la tutela del diritto di difesa, presidio che peraltro non puo' essere regolato in modo uniforme, come necessita' assoluta e inderogabile in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale, bensi' va disciplinato secondo le speciali caratteristiche e modalita' di attuazione di ogni singolo atto in modo da assicurarne la finalita' sostanziale. Nella fase di escussione in istruttoria delle prove testimoniali, dei confronti fra testimoni e fra testimoni e imputati e' dominante l'attivita' del magistrato inquirente, da svolgere in condizioni di riservatezza, nei modi, nei tempi e nelle varie direzioni a lui suggerite per la ricostruzione della verita' obbiettiva. Inoltre, i testimoni non giurano e cio' vale a mettere in evidenza che trattasi di atti non definitivi, da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza del contraddittorio, e la ripetibilita' va considerata come primario elemento per escludere motivamente l'intervento del difensore in sede istruttoria. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis C.P.P. per la parte in cui esclude i difensori dall'assistenza all'interrogatorio dei testimoni od ai confronti fra testimoni e fra testimoni e imputati in fase istruttoria, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte