Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6048  6049  6050  6051  6052  6054  6055  6056  6057  6058  6059  6060  6061  6062  6063  6064  6065


Titolo
SENT. 63/72 F. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - FACOLTA' DEL P.M. - COD. PROC. PEN., ART. 303 - PRESENZA AGLI ATTI ISTRUTTORI - NON COSTITUISCE INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO IN RELAZIONE ALL'ESCLUSIONE DEI DIFENSORI DALL'ASSISTENZA ALLA ESCUSSIONE DEI TESTIMONI (EX ART. 304 BIS) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - RAZIONALE DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PROCESSO PENALE - PUBBLICO MINISTERO - CONFIGURABILITA' COME PARTE - NON CONSENTE COMUNQUE UNA PIENA PARIFICAZIONE CON IL DIFENSORE - SUA PECULIARE POSIZIONE ISTITUZIONALE - POSSIBILITA' DI UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO - NECESSITA' DI UNA RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE.

Testo
Non puo' escludersi che il P.M., pur agendo esclusivamente nell'interesse della legge, sia da considerare anche esso come parte nella dialettica del processo. Tuttavia da cio' non consegue che i poteri processuali del difensore debbano essere sempre pari a quelli del P.M. il quale, per la sua peculiare posizione istituzionale, per la funzione assegnatagli e per esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia deve invece fruire, in casi razionalmente giustificabili, di particolare trattamento. E tale e' il caso dell'assistenza del P.M. in tutta la fase istruttoria ivi compresa l'escussione dei testi, in considerazione che si tratta dell'esercizio di una funzione pubblica da svolgere "super partes" a tutela di superiori interessi di giustizia obiettiva. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303 C.P.P. che consente al P.M. di essere presente a tutti gli atti istruttori, sollevata per pretesa violazione del principio di eguaglianza, nel presupposto che tale trattamento costituisca un ingiustificato privilegio in relazione all'esclusione dei difensori dalla assistenza alla escussione dei testimoni, derivante dallo art. 304 bis del codice di procedura penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte