Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6048  6049  6050  6051  6052  6053  6055  6056  6057  6058  6059  6060  6061  6062  6063  6064  6065


Titolo
SENT. 63/72 G. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - ESCLUDE L'ASSISTENZA AI CONFRONTI FRA COIMPUTATI - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - RIPETIBILITA' DEL CONFRONTO - CONSENTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA IN SEDE, TEMPO E MODO UTILI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I confronti fra coimputati attengono ad una fase istruttoria distaccata da quella, iniziale, dell'interrogatorio dei singoli imputati (che comporta, per la sua particolarissima natura l'intervento dei difensori), e si inserisce nella attivita' istruttoria successiva con le caratteristiche proprie della prova testimoniale, compresa la ripetibilita'. I diritti della difesa pertanto, data l'immanente riserva di poterli far valere in sede, tempo e modo utili, non possono dirsi menomati, ed e' quindi infondata la questione di legittimita' dell'art. 304 bis C.P.P. nella parte in cui esclude l'assistenza dei difensori ai confronti fra coimputati, sollevate per pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte