Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6048  6049  6050  6051  6052  6053  6054  6056  6057  6058  6059  6060  6061  6062  6063  6064  6065


Titolo
SENT. 63/72 H. PROCESSO PENALE . ISTRUZIONE FORMALE - ATTI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - NON INCLUDE IL SEQUESTRO FRA GLI ATTI PER CUI E' PREVISTO IL DIRITTO DI ASSISTENZA - SUFFICIENTE TUTELA DI QUESTO ASSICURATA DAL DEPOSITO DEL VERBALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il sequestro di cose pertinenti al reato (art. 337 C.P.P.) e' mezzo cautelare in funzione della prova penale, disposta nell'istruzione dal giudice con decreto ed eseguito direttamente o, per delega, da un ufficiale di polizia giudiziaria, ed il contenuto ed i limiti oggettivi dell'atto non impongono l'assistenza del difensore dell'imputato, i cui diritti sono sufficientemente tutelati dal deposito del relativo verbale da eseguirsi anche cinque giorni dal suo compimento. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis C.P.P. per la parte in cui non include il sequestro fra gli atti per cui e' previsto il diritto di assistenza del difensore, sollevata per presunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte