Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6048  6049  6050  6051  6052  6053  6054  6055  6057  6058  6059  6060  6061  6062  6063  6064  6065


Titolo
SENT. 63/72 I. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - NON INCLUDE TRA ESSI LE ISPEZIONI GIUDIZIALI DI PERSONE LUOGHI E COSE PREVISTE DALL'ART. 309 - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Le ispezioni di persone, luoghi e cose, previste dallo art. 309 C.P.P. sono disposte dal giudice a scopo di percezione visiva, personale e diretta, e di reperimento ed assicurazione delle tracce e degli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato. Non puo' negarsi che l'assistenza del difensore sia non solo compatibile con tali verificazioni, ma anche di loro eventuale ausilio, tanto piu' che il fine da conseguire, pur sotto diverso aspetto, e' collaterale a quello delle perquisizioni domiciliari dirette a reperire cose pertinenti al reato, e lo stesso motivo che ha gia' condotto ad includere nell'art. 304 bis il diritto di assistenza alle dette perquisizioni deve valere anche per le ispezioni giudiziali del genere suindicato. E' pertanto illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost. l'art. 304 bis C.P.P. nella parte in cui non e' prevista tale inclusione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte