Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6048  6049  6050  6051  6052  6053  6054  6055  6056  6057  6059  6060  6061  6062  6063  6064  6065


Titolo
SENT. 63/72 M. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - NON INCLUDE TRA ESSI LE ISPEZIONI CORPORALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - SUFFICIENTE TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA ASSICURATA DAL DEPOSITO DEL VERBALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le ispezioni corporali sono un mezzo tecnico caratterizzato da estrema riservatezza, in quanto viene ad incidere sulla sfera di rispetto del naturale pudore della persona assoggettata, e comunque la tutela del diritto di difesa al riguardo e' sufficientemente assicurata dal deposito dei relativi verbali, da effettuarsi entro i cinque giorni dal compimento dell'atto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis C.P.P., nella parte in cui non include le ispezioni corporali fra gli atti per cui e' necessaria l'assistenza del difensore, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte