Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6048  6049  6050  6051  6052  6053  6054  6055  6056  6057  6058  6060  6061  6062  6063  6064  6065


Titolo
SENT. 63/72 N. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - NON INCLUDE TRA ESSI LE PERQUISIZIONI PERSONALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Le perquisizioni personali, che tendono al reperimento di cose pertinenti al reato in senso analogo alle ispezioni di cui all'art. 309 C.P.P., e non incidono, d'altra parte, per le modalita' con cui vengono eseguite, sulla rigorosa tutela della intima riservatezza della persona, sono compatibili con l'assistenza del difensore, che puo' volontariamente intervenire anche senza preventivo avviso. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 304 bis C.P.P. nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti di perquisizione personale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte