Sentenza 130/2020 (ECLI:IT:COST:2020:130)
Massima numero 43489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  05/05/2020;  Decisione del  05/05/2020
Deposito del 26/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43488  43490  43491  43492


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Rifinanziamento della spesa sanitaria per l'adeguamento agli indici ISTAT dell'indennità a favore degli assistiti affetti da talassemia - Violazione dei principi fondamentali nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 2, comma 28, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, che dispone, per l'esercizio finanziario 2018, un incremento dell'autorizzazione di spesa per l'erogazione dell'indennità vitalizia e chilometrica in favore di assistiti affetti da gravi forme di talassemia, di cui all'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 20 del 1990. La previsione di spese ulteriori rispetto a quelle destinate all'adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali da parte della Regione Siciliana - la quale, pur non essendo più soggetta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, è comunque sottoposta a misure di "monitoraggio" nell'ambito di un Programma di consolidamento e sviluppo, di carattere vincolante - viola i principi che regolano le materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, poiché la misura di sostegno in parola costituisce una forma di assistenza sanitaria ulteriore rispetto a quella - consistente nell'esenzione dalla partecipazione alle correlate spese sanitarie - prevista per la medesima categoria di pazienti dalla normativa statale in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA). (Precedente citato: sentenza n. 51 del 2013).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, i piani di rientro dal disavanzo sanitario hanno carattere vincolante e ciò vale, per consequenzialità logica e sistematica, anche in riferimento ai Programmi di consolidamento, funzionali al raggiungimento di obiettivi ancora non realizzati in esecuzione delle precedenti misure. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 278 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 123 del 2011).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, di regola i princìpi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, poiché essi sono funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 151 del 2017, n. 62 del 2017 e n. 82 del 2015).

La Costituzione, insieme alle norme attuative dei suoi principi, qualifica il diritto alla salute come diritto sociale di primaria importanza e ne conforma il contenuto attraverso la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui il finanziamento adeguato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per assicurare prestazioni direttamente riconducibili al fondamentale diritto alla salute. (Precedente citato: sentenza n. 62 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/12/2018  n. 24  art. 2  co. 28

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte