Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6048  6049  6050  6051  6052  6053  6054  6055  6056  6057  6058  6059  6061  6062  6063  6064  6065


Titolo
SENT. 63/72 O. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI - COD. PROC. PEN., ART. 304 TER - NON PREVEDE CHE IL DIFENSORE, SENZA CHE DEBBA ESSERE PREAVVISATO, POSSA ESSERE PRESENTE ALLE PERQUISIZIONI PERSONALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 304 ter C.P.P., costituzionalmente illegittimo per la parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti di perquisizione personale, dispone, per quanto riguarda le perquisizioni domiciliari, sia sempre aperta la facolta' del difensore di intervenire ove la conoscenza dell'atto stesso pervenga "aliunde" alla parte interessata. Dovendosi peraltro, per analogia, ritenere che cio' che e' giustificato per le perquisizioni domiciliari, lo e' anche per le perquisizioni personali, deve pronunciarsi l'illegittimita' dell'art. 304 ter C.P.P. nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia essere presente alle perquisizioni personali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte