Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6048  6049  6050  6051  6052  6053  6054  6055  6056  6057  6058  6059  6060  6061  6062  6064  6065


Titolo
SENT. 63/72 R. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 304 QUATER E 320 - DURATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEGLI ATTI ISTRUTTORI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - PROROGABILITA' O DOMANDA DEL DIFENSORE E PER GIUSTA CAUSA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La fissazione del termine di deposito degli atti istruttori di cui agli artt. 304 quater e 320 C.P.P. risponde al fine di un ordinato e tempestivo svolgimento dell'attivita' istruttoria e trattansi, comunque, di termine che, a domanda del difensore e per giusta causa, puo' essere prorogato dal giudice. Pertanto, non risultano ne' pretermessi ne' violati i diritti della difesa, e la questione di legittimita' delle dette norme sollevata per pretesa violazione dell'art. 24 Cost. deve essere dichiarata infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte