Sentenza 63/1972 (ECLI:IT:COST:1972:63)
Massima numero 6064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/04/1972; Decisione del
13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/72 S. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - VERBALI DI PROVA TESTIMONIALE E DEI CONFRONTI - FINALITA' - COD. PROC. PEN., ART. 372 - TERMINE DI DEPOSITO IN CANCELLERIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 63/72 S. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - VERBALI DI PROVA TESTIMONIALE E DEI CONFRONTI - FINALITA' - COD. PROC. PEN., ART. 372 - TERMINE DI DEPOSITO IN CANCELLERIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il deposito dei processi verbali delle prove testimoniali e dei confronti entro la scadenza della chiusura dell'istruttoria a norma degli artt. 304 quater e 372 C.P.P. risponde a ragioni di permanente opportunita' acche' tutto quanto riguarda le prove testimoniali ed i confronti sia mantenuto nella sfera di attivita' discretiva del giudice sino al suo organico completamento, senza frammentarie anticipazioni. Onde il deposito nei termini suddetti e' coerente al sistema ed alla sua finalita' senza che ne risulti sostanzialmente intaccato il diritto di difesa, e di conseguenza deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli suddetti sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Il deposito dei processi verbali delle prove testimoniali e dei confronti entro la scadenza della chiusura dell'istruttoria a norma degli artt. 304 quater e 372 C.P.P. risponde a ragioni di permanente opportunita' acche' tutto quanto riguarda le prove testimoniali ed i confronti sia mantenuto nella sfera di attivita' discretiva del giudice sino al suo organico completamento, senza frammentarie anticipazioni. Onde il deposito nei termini suddetti e' coerente al sistema ed alla sua finalita' senza che ne risulti sostanzialmente intaccato il diritto di difesa, e di conseguenza deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli suddetti sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte