Sentenza 64/1972 (ECLI:IT:COST:1972:64)
Massima numero 6066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
13/04/1972; Decisione del
13/04/1972
Deposito del 19/04/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 64/72. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - ESCLUDE IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO DALL'ASSISTENZA ALLA TESTIMONIANZA A FUTURA MEMORIA (ART. 357 CPV.) ED AL CONFRONTO FRA IMPUTATO E TESTIMONE ESAMINATO A FUTURA MEMORIA - IRRIPETIBILITA' DELL'ATTO ISTRUTTORIO NEL DIBATTIMENTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 64/72. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - ATTI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS - ESCLUDE IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO DALL'ASSISTENZA ALLA TESTIMONIANZA A FUTURA MEMORIA (ART. 357 CPV.) ED AL CONFRONTO FRA IMPUTATO E TESTIMONE ESAMINATO A FUTURA MEMORIA - IRRIPETIBILITA' DELL'ATTO ISTRUTTORIO NEL DIBATTIMENTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Poiche' la assunzione del testimonio a futura memoria disciplinata con speciali forme dell'art. 357, secondo comma, cod. proc. pen., in previsione della impossibilita' che il teste, a causa di infermita' o di altro grave impedimento, sia riesaminato in giudizio, e' - come tra l'altro e' confermato dalla sua inclusione (art. 462, secondo comma, cod. proc. pen.) fra gli atti di cui e' consentita la lettura in dibattimento - un atto istruttorio considerato dallo stesso codice irripetibile, l'art. 304 bis, secondo comma, cod. proc. pen., nell'escludere il diritto del difensore dell'imputato di intervenire alla assunzione della testimonianza e, altresi', al confronto fra imputato e teste assunto a futura memoria, consente, in entrambe le ipotesi, che sia definitivamente acquisita al processo penale una prova sulla quale la difesa non ha potuto ne' potra' in seguito interloquire. Pertanto la esclusione del difensore, nei casi suddetti, non sussistendo per essi le ragioni che la giustificano - come si e' riconosciuto nella sentenza n. 63 del 1972 - rispetto alla assunzione della normale prova testimoniale - contrasta con il precetto di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non eliminano ne' effettuano tale contrasto (dimostrando soltanto come il legislatore abbia avvertito le peculiarita' di quella a futura memoria rispetto alla normale testimonianza) l'obbligo del giuramento imposto al teste (art. 357, comma secondo, cod. proc. pen.) per renderlo piu' sensibile al dovere di obiettivita' e di verita', e la possibilita' di registrazione meccanica della deposizione introdotta dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1369.
Poiche' la assunzione del testimonio a futura memoria disciplinata con speciali forme dell'art. 357, secondo comma, cod. proc. pen., in previsione della impossibilita' che il teste, a causa di infermita' o di altro grave impedimento, sia riesaminato in giudizio, e' - come tra l'altro e' confermato dalla sua inclusione (art. 462, secondo comma, cod. proc. pen.) fra gli atti di cui e' consentita la lettura in dibattimento - un atto istruttorio considerato dallo stesso codice irripetibile, l'art. 304 bis, secondo comma, cod. proc. pen., nell'escludere il diritto del difensore dell'imputato di intervenire alla assunzione della testimonianza e, altresi', al confronto fra imputato e teste assunto a futura memoria, consente, in entrambe le ipotesi, che sia definitivamente acquisita al processo penale una prova sulla quale la difesa non ha potuto ne' potra' in seguito interloquire. Pertanto la esclusione del difensore, nei casi suddetti, non sussistendo per essi le ragioni che la giustificano - come si e' riconosciuto nella sentenza n. 63 del 1972 - rispetto alla assunzione della normale prova testimoniale - contrasta con il precetto di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non eliminano ne' effettuano tale contrasto (dimostrando soltanto come il legislatore abbia avvertito le peculiarita' di quella a futura memoria rispetto alla normale testimonianza) l'obbligo del giuramento imposto al teste (art. 357, comma secondo, cod. proc. pen.) per renderlo piu' sensibile al dovere di obiettivita' e di verita', e la possibilita' di registrazione meccanica della deposizione introdotta dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1369.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte