Sentenza 65/1972 (ECLI:IT:COST:1972:65)
Massima numero 6067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
13/04/1972; Decisione del
13/04/1972
Deposito del 23/04/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 65/72. DIRITTO DI AUTORE - PROTEZIONE DI ESSO E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ARTT. 15, 171, LETT. B, E 180, PRIMO E SECONDO COMMA - COMPITI E POSIZIONE DI PREMINENZA DELLA S.I.A.E. - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41 E 113 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DELLE NORME - EVENTUALI ATTI ILLEGITTIMI DELL'ENTE - RIMOZIONE ATTRAVERSO I COMUNI GRAVAMI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 65/72. DIRITTO DI AUTORE - PROTEZIONE DI ESSO E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ARTT. 15, 171, LETT. B, E 180, PRIMO E SECONDO COMMA - COMPITI E POSIZIONE DI PREMINENZA DELLA S.I.A.E. - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41 E 113 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DELLE NORME - EVENTUALI ATTI ILLEGITTIMI DELL'ENTE - RIMOZIONE ATTRAVERSO I COMUNI GRAVAMI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione, degli artt. 15, 171, lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 "protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", i quali prevedono che la SIAE, in via esclusiva, assista autori ed editori nella percezione dei proventi derivanti dall'utilizzazione delle opere protette e concede, per loro conto, le autorizzazioni per le utilizzazioni stesse, determinando tariffe, il cui mancato pagamento comporta sanzioni penali. Infatti la posizione di preminenza in cui opera la SIAE trova piena e razionale giustificazione nell'esigenza di interesse generale di adeguata protezione del diritto di autore, mentre ogni suo eventuale atto illegittimo puo' essere rimosso attraverso i comuni gravami amministrativi e giurisdizionali, essendo essa un ente di diritto pubblico.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione, degli artt. 15, 171, lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 "protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", i quali prevedono che la SIAE, in via esclusiva, assista autori ed editori nella percezione dei proventi derivanti dall'utilizzazione delle opere protette e concede, per loro conto, le autorizzazioni per le utilizzazioni stesse, determinando tariffe, il cui mancato pagamento comporta sanzioni penali. Infatti la posizione di preminenza in cui opera la SIAE trova piena e razionale giustificazione nell'esigenza di interesse generale di adeguata protezione del diritto di autore, mentre ogni suo eventuale atto illegittimo puo' essere rimosso attraverso i comuni gravami amministrativi e giurisdizionali, essendo essa un ente di diritto pubblico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte