Sentenza 66/1972 (ECLI:IT:COST:1972:66)
Massima numero 6068
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
13/04/1972; Decisione del
13/04/1972
Deposito del 23/04/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/72 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - DELIBERAZIONE DELL'E.S.A. DEL 30 APRILE 1971, NN. 139 E 140, E NOTA ASSESSORIALE DELL'11 MAGGIO 1971, N. 2338/RA - TRATTATO ECONOMICO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO E DI QUELLO OPERAIO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - RICORSO DELLO STATO - IMPUGNA LE DELIBERAZIONI INVECE DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE DI CONTROLLO - PARZIALE IMPROPONIBILITA'.
SENT. 66/72 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - DELIBERAZIONE DELL'E.S.A. DEL 30 APRILE 1971, NN. 139 E 140, E NOTA ASSESSORIALE DELL'11 MAGGIO 1971, N. 2338/RA - TRATTATO ECONOMICO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO E DI QUELLO OPERAIO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - RICORSO DELLO STATO - IMPUGNA LE DELIBERAZIONI INVECE DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE DI CONTROLLO - PARZIALE IMPROPONIBILITA'.
Testo
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le deliberazioni nn. 139 e 140 del 30 aprile 1971, con le quali l'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia ha disciplinato il trattamento economico del proprio personale impiegatizio ed operaio, ed avverso la nota n. 2338/Ra dell'11 maggio 1971, con la quale l'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste ha dichiarato di "prendere atto" delle suddette deliberazioni, va ritenuto improponibile nella parte che ha per oggetto le deliberazioni dell'E.S.A. poiche' non da tali atti, ma solo dal provvedimento di approvazione dell'organo regionale, deriva l'invasione di competenza lamentata dallo Stato ricorrente e nei riguardi di tale provvedimento di controllo e' infatti sostenuta la doglianza ch'esso sarebbe stato adottato senza il necessario previo concerto con il Ministro per il tesoro previsto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778. Legittimamente proposto deve, invece, ritenersi il ricorso nei confronti della nota assessoriale poiche' l'espressione "si prende atto" nella stessa adoperata equivale, nella specie, ad una vera e propria approvazione della delibera dell'E.S.A.
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le deliberazioni nn. 139 e 140 del 30 aprile 1971, con le quali l'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia ha disciplinato il trattamento economico del proprio personale impiegatizio ed operaio, ed avverso la nota n. 2338/Ra dell'11 maggio 1971, con la quale l'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste ha dichiarato di "prendere atto" delle suddette deliberazioni, va ritenuto improponibile nella parte che ha per oggetto le deliberazioni dell'E.S.A. poiche' non da tali atti, ma solo dal provvedimento di approvazione dell'organo regionale, deriva l'invasione di competenza lamentata dallo Stato ricorrente e nei riguardi di tale provvedimento di controllo e' infatti sostenuta la doglianza ch'esso sarebbe stato adottato senza il necessario previo concerto con il Ministro per il tesoro previsto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778. Legittimamente proposto deve, invece, ritenersi il ricorso nei confronti della nota assessoriale poiche' l'espressione "si prende atto" nella stessa adoperata equivale, nella specie, ad una vera e propria approvazione della delibera dell'E.S.A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte