Sentenza 67/1972 (ECLI:IT:COST:1972:67)
Massima numero 6072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 23/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6073  6074


Titolo
SENT. 67/72 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, ART. 69, SESTO COMMA - CREDITI DI UNA AMMINISTRAZIONE VERSO AVENTI DIRITTO A SOMME DOVUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO DEFINITIVO (C.D. FERMO AMMINISTRATIVO) - NATURA CAUTELARE DI TALE MISURA - FINALITA' - CARATTERE ECCEZIONALE - INSUSSISTENZA - ESPRESSIONE DI UN POTERE DI SUPREMAZIA DELLA P.A. - SINDACABILITA' DEL SUO ESERCIZIO - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA L'AMMINISTRAZIONE ED IL PRIVATO - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25, PRIMO COMMA, E 102, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il c.d. fermo amministrativo - diretto a legittimare la sospensione del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte dell'Amministrazione dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa od altra branca dell'Amministrazione medesima, considerata nella unicita' di soggetto di rapporti giuridici, pretende di avere nei confronti del suo creditore-, essendo disposto in via cautelare in quanto strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato, costituisce misura di autotutela dell'Amministrazione statale anche in rapporti di diritto privato, cui la P.A. partecipa per i fini che le sono propri e non configura, percio', un irrazionale privilegio. Anche se incidente sull'adempimento di obbligazioni pecuniarie che derivano da contratto di pubblico appalto - e quindi di natura privatistica -, non ha natura eccezionale o di deroga ai principi fondamentali, ma ad essi si adegua, quale espressione di un potere di supremazia della P.A., che non e' sottratto ai controlli che l'ordinamento prevede, anche in sede giurisdizionale, affidandoli al giudice precostituito dalla legge con specifico riguardo alle diverse situazioni, di diritto soggettivo perfetto od affievolito, quali si realizzano nel corso delle vicende dei contratti della P.A. Ne' puo' dirsi che la misura in questione violi il principio di eguaglianza, perche' questo non puo' riguardare situazioni tra loro differenti quali sono quelle della P.A. e del privato. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, secondo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), che disciplina detto istituto, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte