Ordinanza 70/1972 (ECLI:IT:COST:1972:70)
Massima numero 6078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/04/1972;  Decisione del  13/04/1972
Deposito del 23/04/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6079


Titolo
ORD. 70/72 A. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO (ERGA OMNES) - ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032, ART. 1, E D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 865, ART. 1 - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DI NORME DI CONTRATTI COLLETTIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATAMENTE ALLA PARTE IN CUI ESCLUDONO CHE LA SOPRAVVENUTA NON CORRISPONDENZA DEI MINIMI SALARIALI FISSATI NEI CONTRATTI COLLETTIVI RESI CON ESSI VALIDI PER TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE RISPETTIVE CATEGORIE CONFERISCA AL GIUDICE ORDINARIO L'ESERCIZIO DEL POTERE ATTRIBUITO DALL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini e dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia per la provincia di Napoli gia' decisa con sent. n. 156 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte