Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Possibili deroghe alla disciplina statale in materia edilizia nei centri storici - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Repubblica, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, nonché delle attribuzioni statutarie - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 134, 136 e 146 cod. beni culturali e all'art. 14 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 3, comma 9, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, che, nel modificare l'art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015 sulla tutela dei centri storici, aggiunge la previsione dell'obbligo di adeguare le norme di attuazione degli strumenti urbanistici per le zone territoriali omogenee A - centro storico ai contenuti della stessa legge regionale n. 13, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti. La questione è posta in termini meramente assertivi, in quanto il ricorso si limita ad affermare che l'integrazione operata dalla norma impugnata dispone un completo superamento delle norme per le ZTO A - centro storico, ai sensi del d.m. n. 1444 del 1968, che sarebbero state invece fatte salve dalla legge regionale del 2015. La valenza derogatoria della disciplina statale doveva, però, essere provata, tanto più che la lettera della disposizione si riferisce espressamente alla sola necessità che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici si adeguino ai contenuti della suddetta legge regionale.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'atto introduttivo del giudizio deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della censura, infatti, si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 198 del 2019, n. 152 del 2018, n. 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016 e n. 82 del 2015).