Sentenza 76/1972 (ECLI:IT:COST:1972:76)
Massima numero 6085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO - LEGGE 7 MARZO 1972, ART. 1 - INCLUSIONE DELL'ELENCO DELLE FESTIVITA', STABILITO CON LEGGE STATALE, DELLA FESTA DELLA REGIONE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO.
SENT. 76/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO - LEGGE 7 MARZO 1972, ART. 1 - INCLUSIONE DELL'ELENCO DELLE FESTIVITA', STABILITO CON LEGGE STATALE, DELLA FESTA DELLA REGIONE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui agli effetti della chiusura degli esercizi commerciali, include nell'elenco delle festivita' la giornata del 15 maggio, festa regionale per la ricorrenza della promulgazione dello Statuto, deve essere esaminata e risolta sotto un profilo strettamente giuridico ed a tal fine interessa accertare se la Regione potesse o non introdurre ed aggiungere un altro giorno festivo all'elenco delle festivita' previsto dalla legge nazionale 27 maggio 1949, n. 260, sia pure ai limitati effetti di una normativa avente ad oggetto la "disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio". Esula, quindi, dalla questione ogni valutazione in ordine agli apprezzabili intenti, di indubbio valore morale, che hanno sollecitato il legislatore regionale a ricordare tale data come ricorrenza di un avvenimento di grande rilievo, particolarmente avvertito dalla collettivita' regionale.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui agli effetti della chiusura degli esercizi commerciali, include nell'elenco delle festivita' la giornata del 15 maggio, festa regionale per la ricorrenza della promulgazione dello Statuto, deve essere esaminata e risolta sotto un profilo strettamente giuridico ed a tal fine interessa accertare se la Regione potesse o non introdurre ed aggiungere un altro giorno festivo all'elenco delle festivita' previsto dalla legge nazionale 27 maggio 1949, n. 260, sia pure ai limitati effetti di una normativa avente ad oggetto la "disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio". Esula, quindi, dalla questione ogni valutazione in ordine agli apprezzabili intenti, di indubbio valore morale, che hanno sollecitato il legislatore regionale a ricordare tale data come ricorrenza di un avvenimento di grande rilievo, particolarmente avvertito dalla collettivita' regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte