Sentenza 76/1972 (ECLI:IT:COST:1972:76)
Massima numero 6086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/72 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO - LEGGE 7 MARZO 1972, ART. 1 - INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE FESTIVITA', STABILITO CON LEGGE STATALE, DELLA FESTIVITA' DELLA REGIONE - COMPETENZA DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. FESTIVITA' - DETERMINAZIONE - EFFETTI - NECESSITA' DI DISCIPLINA UNIFORME ED UNITARIA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO.
SENT. 76/72 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO - LEGGE 7 MARZO 1972, ART. 1 - INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE FESTIVITA', STABILITO CON LEGGE STATALE, DELLA FESTIVITA' DELLA REGIONE - COMPETENZA DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. FESTIVITA' - DETERMINAZIONE - EFFETTI - NECESSITA' DI DISCIPLINA UNIFORME ED UNITARIA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO.
Testo
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui include, sia pure ai limitati effetti della chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, la data del 15 maggio, festa della Regione, nell'elenco delle festivita', sia perche' le norme dello statuto non conferiscono alcuna competenza al legislatore regionale in ordine alla disciplina delle festivita', sia perche' la qualificazione giuridica dei giorni festivi e' produttiva di effetti notevoli nel nostro ordinamento tanto in campo pubblicistico (quali il diritto processuale, amministrativo e la legislazione sociale), che nel campo dei rapporti privatistici del lavoro; da cio' l'assoluta necessita' di una disciplina unitaria ed uniforme in tutto il territorio nazionale della materia inerente alle festivita', disciplina la cui regolamentazione spetta esclusivamente allo Stato.
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui include, sia pure ai limitati effetti della chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, la data del 15 maggio, festa della Regione, nell'elenco delle festivita', sia perche' le norme dello statuto non conferiscono alcuna competenza al legislatore regionale in ordine alla disciplina delle festivita', sia perche' la qualificazione giuridica dei giorni festivi e' produttiva di effetti notevoli nel nostro ordinamento tanto in campo pubblicistico (quali il diritto processuale, amministrativo e la legislazione sociale), che nel campo dei rapporti privatistici del lavoro; da cio' l'assoluta necessita' di una disciplina unitaria ed uniforme in tutto il territorio nazionale della materia inerente alle festivita', disciplina la cui regolamentazione spetta esclusivamente allo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte