Sentenza 76/1972 (ECLI:IT:COST:1972:76)
Massima numero 6088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/72 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - LEGGE 7 MARZO 1972, ART. 5, SECONDO COMMA - OSSERVANZA DEGLI ORARI DI ATTIVITA' DURANTE I GIORNI FERIALI - ESONERO DEI VENDITORI AMBULANTI GIROVAGHI - ASSUNTO TRATTAMENTO DI FAVORE RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI COMMERCIANTI - SUSSISTENZA DI UNA RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE PER DIFFERENZA DI SITUAZIONI OBBIETTIVE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 76/72 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - LEGGE 7 MARZO 1972, ART. 5, SECONDO COMMA - OSSERVANZA DEGLI ORARI DI ATTIVITA' DURANTE I GIORNI FERIALI - ESONERO DEI VENDITORI AMBULANTI GIROVAGHI - ASSUNTO TRATTAMENTO DI FAVORE RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI COMMERCIANTI - SUSSISTENZA DI UNA RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE PER DIFFERENZA DI SITUAZIONI OBBIETTIVE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
Va dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, che esonera i venditori ambulanti girovaghi dall'osservanza degli orari di vendita durante i giorni feriali stabiliti per la categoria dei commercianti a posto fisso giacche' non sussiste una identica situazione di condizioni soggettive ed oggettive tra le due categorie di commercianti considerati che valga a giustificare la parita' del loro trattamento normativo. La situazione dei venditori ambulanti e' infatti del tutto diversa da quella dei commercianti a posto fisso sia per l'entita' e modalita' con cui la loro attivita' commerciale e' svolta, sia per le loro condizioni economiche, notoriamente inferiore a quelle degli altri commercianti, sicche', e' proprio in relazione a questa differenza di situazioni e per venire incontro alle esigenze di una categoria economicamente piu' debole che il trattamento differenziato dell'orario di vendita trova razionale giustificazione.
Va dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, che esonera i venditori ambulanti girovaghi dall'osservanza degli orari di vendita durante i giorni feriali stabiliti per la categoria dei commercianti a posto fisso giacche' non sussiste una identica situazione di condizioni soggettive ed oggettive tra le due categorie di commercianti considerati che valga a giustificare la parita' del loro trattamento normativo. La situazione dei venditori ambulanti e' infatti del tutto diversa da quella dei commercianti a posto fisso sia per l'entita' e modalita' con cui la loro attivita' commerciale e' svolta, sia per le loro condizioni economiche, notoriamente inferiore a quelle degli altri commercianti, sicche', e' proprio in relazione a questa differenza di situazioni e per venire incontro alle esigenze di una categoria economicamente piu' debole che il trattamento differenziato dell'orario di vendita trova razionale giustificazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte