Sentenza 76/1972 (ECLI:IT:COST:1972:76)
Massima numero 6089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/72 E. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - LEGGE 7 MARZO 1972, ART. 7, SECONDO COMMA - ORARI DEI GRANDI MAGAZZINI DI VENDITA AL DETTAGLIO - DIVERSITA' DALLA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA LEGGE STATALE 28 LUGLIO 1971, N. 558 - INSUSSISTENZA DI UN OBBLIGO PER LA REGIONE DI ADOTTARE UNA DISCIPLINA IDENTICA NEL TERRITORIO REGIONALE - RAGIONEVOLE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI SETTORI DI VENDITA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 76/72 E. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - LEGGE 7 MARZO 1972, ART. 7, SECONDO COMMA - ORARI DEI GRANDI MAGAZZINI DI VENDITA AL DETTAGLIO - DIVERSITA' DALLA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA LEGGE STATALE 28 LUGLIO 1971, N. 558 - INSUSSISTENZA DI UN OBBLIGO PER LA REGIONE DI ADOTTARE UNA DISCIPLINA IDENTICA NEL TERRITORIO REGIONALE - RAGIONEVOLE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI SETTORI DI VENDITA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
Va dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972 ai sensi della quale i grandi magazzini di vendita a dettaglio sono tenuti ad osservare separatamente gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per quello non alimentare prevalente, mentre il solo orario prescritto per l'attivita' prevalente sono invece tenuti ad osservare sia le attivita' commerciali miste operanti nella Regione, sia gli altri grandi magazzini che operano sul territorio nazionale. Dal fatto che la legge nazionale 28 luglio 1971, n. 558 abbia dettato un'unica disciplina di orario per le due categorie di esercizio non deriva alcun obbligo per il legislatore regionale di addottare una identica disciplina, poiche' in materia di commercio spetta alla Regione una competenza legislativa esclusiva (art. 14 lett. d dello Statuto) e nell'esercizio di essa spetta al legislatore regionale la valutazione sulla sussistenza della parita' o disparita' di situazione tra gli esercizi in questione nell'ambito territoriale dell'Isola.
Va dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972 ai sensi della quale i grandi magazzini di vendita a dettaglio sono tenuti ad osservare separatamente gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per quello non alimentare prevalente, mentre il solo orario prescritto per l'attivita' prevalente sono invece tenuti ad osservare sia le attivita' commerciali miste operanti nella Regione, sia gli altri grandi magazzini che operano sul territorio nazionale. Dal fatto che la legge nazionale 28 luglio 1971, n. 558 abbia dettato un'unica disciplina di orario per le due categorie di esercizio non deriva alcun obbligo per il legislatore regionale di addottare una identica disciplina, poiche' in materia di commercio spetta alla Regione una competenza legislativa esclusiva (art. 14 lett. d dello Statuto) e nell'esercizio di essa spetta al legislatore regionale la valutazione sulla sussistenza della parita' o disparita' di situazione tra gli esercizi in questione nell'ambito territoriale dell'Isola.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 28/07/1971
n. 558
art. 0