Sentenza 130/2020 (ECLI:IT:COST:2020:130)
Massima numero 43492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  05/05/2020;  Decisione del  05/05/2020
Deposito del 26/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43488  43489  43490  43491


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi dei privati nei centri storici - Possibilità di intervento sugli immobili in base a studi di dettaglio parcellizzati senza il previo controllo della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Repubblica, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, nonché dei limiti statutari - Possibilità di interpretazione adeguatrice - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 134, 136 e 146 cod. beni culturali, e all'art. 14 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 3, comma 9, lett. b), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015. La norma impugnata prevede che, nel caso in cui il Comune non abbia ancora individuato l'appartenenza degli immobili alle diverse categorie mediante uno studio di dettaglio riguardante l'intero centro storico, è data facoltà al soggetto, che intenda effettuare interventi in conformità ai contenuti della stessa legge reg. Siciliana n. 13 del 2015, di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie, con l'obbligo del Comune di attivare il procedimento riguardante l'intero centro storico. La legge regionale impugnata, correttamente interpretata, non sottrae alle amministrazioni e agli uffici tecnici competenti gli strumenti utili a tutelare il centro storico nel suo complesso, anche a fronte di proposte provenienti da soggetti privati. Ciò innanzitutto perché la facoltà del privato di proporre lo studio suddetto si attiva solo nel caso in cui l'amministrazione, risulti inadempiente; in secondo luogo perché l'effetto dell'esercizio di detta facoltà è quello di determinare l'obbligo del Comune di attivare il procedimento riguardante l'intero centro storico, e non già quello di attribuire al privato la facoltà di effettuare interventi sugli immobili sulla base dello studio di dettaglio stralcio, avulso dal proprio contesto, trasmesso al Comune. In questo senso, la norma denunciata introduce una sollecitazione procedimentale in fase d'impulso all'avvio del procedimento, che non modifica l'oggetto di quest'ultimo e non lede le funzioni comunali in tema di pianificazione urbanistica, né sottrae prerogative alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. (Precedente citato: sentenza n. 46 del 2014).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, i centri storici, in quanto beni paesaggistici "unitari" e di notevole interesse pubblico, meritano una specifica tutela da parte della Repubblica e, dunque, nella cornice della competenza statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., le varie articolazioni istituzionali hanno il compito di tutelare e valorizzare tale patrimonio. La tutela dei beni culturali e del paesaggio, d'altronde, richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale, affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 66 del 2018 e n. 140 del 2015).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, i principi recati dal codice dei beni culturali costituiscono norme di grande riforma economico-sociale, attuative dell'art. 9 Cost. e che, in quanto tali, vincolano anche le autonomie speciali. (Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2019, n. 172 del 2018, n. 189 del 2016, n. 66 del 2012 e n. 367 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/12/2018  n. 24  art. 3  co. 9

legge della Regione siciliana  10/07/2015  n. 13  art. 3  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 134  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 136  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146