Sentenza 77/1972 (ECLI:IT:COST:1972:77)
Massima numero 6090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/72 A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - PRIMA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO NON DETENUTO - COD. PROC. PEN., ART. 169, PRIMO E TERZO COMMA - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE - ASSUNTA MANCANZA DI GARANZIE IDONEE A GARANTIRE LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - NON VIOLA L'ART. 15 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 77/72 A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - PRIMA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO NON DETENUTO - COD. PROC. PEN., ART. 169, PRIMO E TERZO COMMA - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE - ASSUNTA MANCANZA DI GARANZIE IDONEE A GARANTIRE LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - NON VIOLA L'ART. 15 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La garanzia dell'art 15 della Costituzione e' operante contro le intrusioni dei privati, oltreche' contro quelle dei pubblici poteri. Non e' d'accogliersi l'assunto secondo il quale la segretezza della corrispondenza e di ogni comunicazione non puo' richiedersi nel campo penale, ove dominano principi opposti tra i quali quello della pubblicita' del procedimento e degli atti ad esso inerenti. Non puo' dirsi che sia nell'interesse dell'imputato la pubblicita' data ad una sentenza di condanna, mentre e' di gravissimo pregiudizio morale la diffusione d'una notizia che taluno sia indiziato di reato. La legge di riforma 18 giugno 1955, n. 517, inserendo un nuovo terzo comma all'art. 169 cod. proc. pen., vuole raggiungere, a favore dell'indiziato, il duplice intento di consentire il controllo del portiere sulla conformita' allo originale della copia consegnatagli e di dare al destinatario una maggiore possibilita' di conoscenza dell'avvenuta consegna. D'altro canto, il portiere - il quale deve ottenere, con l'autorizzazione amministrativa, l'iscrizione in apposito registro dell'autorita' locale di pubblica sicurezza - ha anche l'obbligo, stabilito dalle norme di autonomia collettiva e disciplinarmente sanzionato, della piu' assoluta discrezione sulla vita familiare e sulle condizioni economiche del proprietario e degli inquilini e su quanto altro li riguarda. E', pertanto, da escludere che la consegna dell'atto al portiere importi di per se violazione dell'art. 15, primo e secondo comma, ovvero dell'art. 2 della Costituzione che ricomprende il diritto alla segretezza della corrispondenza e delle altre comunicazioni. Neppure sussiste la violazione dell'art. 27 della Costituzione dappoiche' l'eventuale rivelazione di notizie concernenti gli atti processuali relativi agli indiziati di reato e agli imputati non incide sulla presunzione di non colpevolezza, proprio alla stregua della sostanziale differenza posta a base di esso precetto costituzionale, tra indiziato e imputato, da un lato, e colpevole, dall'altro.
La garanzia dell'art 15 della Costituzione e' operante contro le intrusioni dei privati, oltreche' contro quelle dei pubblici poteri. Non e' d'accogliersi l'assunto secondo il quale la segretezza della corrispondenza e di ogni comunicazione non puo' richiedersi nel campo penale, ove dominano principi opposti tra i quali quello della pubblicita' del procedimento e degli atti ad esso inerenti. Non puo' dirsi che sia nell'interesse dell'imputato la pubblicita' data ad una sentenza di condanna, mentre e' di gravissimo pregiudizio morale la diffusione d'una notizia che taluno sia indiziato di reato. La legge di riforma 18 giugno 1955, n. 517, inserendo un nuovo terzo comma all'art. 169 cod. proc. pen., vuole raggiungere, a favore dell'indiziato, il duplice intento di consentire il controllo del portiere sulla conformita' allo originale della copia consegnatagli e di dare al destinatario una maggiore possibilita' di conoscenza dell'avvenuta consegna. D'altro canto, il portiere - il quale deve ottenere, con l'autorizzazione amministrativa, l'iscrizione in apposito registro dell'autorita' locale di pubblica sicurezza - ha anche l'obbligo, stabilito dalle norme di autonomia collettiva e disciplinarmente sanzionato, della piu' assoluta discrezione sulla vita familiare e sulle condizioni economiche del proprietario e degli inquilini e su quanto altro li riguarda. E', pertanto, da escludere che la consegna dell'atto al portiere importi di per se violazione dell'art. 15, primo e secondo comma, ovvero dell'art. 2 della Costituzione che ricomprende il diritto alla segretezza della corrispondenza e delle altre comunicazioni. Neppure sussiste la violazione dell'art. 27 della Costituzione dappoiche' l'eventuale rivelazione di notizie concernenti gli atti processuali relativi agli indiziati di reato e agli imputati non incide sulla presunzione di non colpevolezza, proprio alla stregua della sostanziale differenza posta a base di esso precetto costituzionale, tra indiziato e imputato, da un lato, e colpevole, dall'altro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 15
Altri parametri e norme interposte