Sentenza 77/1972 (ECLI:IT:COST:1972:77)
Massima numero 6091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/72 B. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - PRIMA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO NON DETENUTO - COD. PROC. PEN., ART. 169, QUARTO COMMA - CONSEGNATARIO NON PALESEMENTE INFERMO DI MENTE - IMPOSSIBILITA', DA PARTE DEL DESTINATARIO DI FORNIRE LA PROVA DELLA NON PALESE INFERMITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 77/72 B. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - PRIMA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO NON DETENUTO - COD. PROC. PEN., ART. 169, QUARTO COMMA - CONSEGNATARIO NON PALESEMENTE INFERMO DI MENTE - IMPOSSIBILITA', DA PARTE DEL DESTINATARIO DI FORNIRE LA PROVA DELLA NON PALESE INFERMITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 169, quarto comma, cod. proc. pen., nell'ammettere la notificazione di un atto nelle mani di un destinatario affetto da infermita' mentale non palese, non viola gli artt. 24 e 3 della Costituzione. Non puo', infatti, richiedersi all'ufficiale notificatore la competenza di uno specialista in psichiatria, ma solo quella comune diligenza ed avvedutezza che consente di avvertire lo stato di amentia rilevato da evidenti ed inequivocabili manifestazioni. Ne' a parlarsi di ingiustificata dispatita' di trattamento, essendo diversa la situazione in cui viene a trovarsi l'ufficiale giudiziario quando il consegnatario sia palesemente infermo di mente e quando abbia tutta l'apparenza della persona normale. Gli inconvenienti, del resto, sono in pratica pressoche' eliminati dalla tempestiva nomina del difensore e dall'articolo 183 bis cod. proc. pen., sulla restituzione in termini non potendosi negare la ragion d'essere di tale norma che e' quella di rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa, allorche' l'interessato sia incorso in decadenza, per non aver osservato un termine per caso fortuito o per forza maggiore.
L'art. 169, quarto comma, cod. proc. pen., nell'ammettere la notificazione di un atto nelle mani di un destinatario affetto da infermita' mentale non palese, non viola gli artt. 24 e 3 della Costituzione. Non puo', infatti, richiedersi all'ufficiale notificatore la competenza di uno specialista in psichiatria, ma solo quella comune diligenza ed avvedutezza che consente di avvertire lo stato di amentia rilevato da evidenti ed inequivocabili manifestazioni. Ne' a parlarsi di ingiustificata dispatita' di trattamento, essendo diversa la situazione in cui viene a trovarsi l'ufficiale giudiziario quando il consegnatario sia palesemente infermo di mente e quando abbia tutta l'apparenza della persona normale. Gli inconvenienti, del resto, sono in pratica pressoche' eliminati dalla tempestiva nomina del difensore e dall'articolo 183 bis cod. proc. pen., sulla restituzione in termini non potendosi negare la ragion d'essere di tale norma che e' quella di rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa, allorche' l'interessato sia incorso in decadenza, per non aver osservato un termine per caso fortuito o per forza maggiore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte