Sentenza 77/1972 (ECLI:IT:COST:1972:77)
Massima numero 6092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  27/04/1972;  Decisione del  27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6090  6091


Titolo
SENT. 77/72 C. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO NELLA CASA COMUNALE - COD. PROC. PEN., ART. 169, QUINTO COMMA - DECORRENZA DEI TERMINI DALLA DATA D'INOLTRO DELL'AVVISO AL DESTINATARIO, ANZICHE' DALLA RICEZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 169, quinto comma, del Codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data dell'inoltro dell'avviso al destinatario, anziche' alla data di ricezione. Il principio della decorrenza dei termini - a qualsiasi effetto posti - dalla data di conoscenza dell'atto o della situazione processuale, da parte dell'interessato, e' stato gia' accolto dalla Corte con sentenza n. 34 del 1970. Nell'ipotesi del citato art. 169 cod. proc. pen., per altro, la garanzia costituzionale non puo' estendersi fino al punto di sollevare il notificando dall'onere di ritirare l'atto presso la casa comunale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte