Sentenza 78/1972 (ECLI:IT:COST:1972:78)
Massima numero 6093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  27/04/1972;  Decisione del  27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6094


Titolo
SENT. 78/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE A QUO - LIMITI - ASSOLUTA INCONGRUENZA LOGICA - RIESAME DA PARTE DELLA CORTE.

Testo
Il giudizio di rilevanza spetta al giudice a quo e non puo' essere riesaminato se non in caso di assoluta incongruenza logica. (Nella specie, la Corte ha respinto l'eccezione di irrilevanza in base al rilievo che il giudice a quo aveva ampiamente motivato, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione, la tesi che il rapporto di scambio di mano d'opera fosse assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, per quanto attiene alla disciplina assicurativa in materia di infortuni sul lavoro).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte