Sentenza 78/1972 (ECLI:IT:COST:1972:78)
Massima numero 6094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6093
Titolo
SENT. 78/72 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFFESSIONALI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 112, ULTIMO COMMA E 10, QUINTO COMMA - TERMINI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REGRESSO DA PARTE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E PER LA PROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE CIVILE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO - FISSAZIONE IN MISURA PIU' ELEVATA - ASSUNTO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONCESSA CON LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 30 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 78/72 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFFESSIONALI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 112, ULTIMO COMMA E 10, QUINTO COMMA - TERMINI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REGRESSO DA PARTE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E PER LA PROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE CIVILE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO - FISSAZIONE IN MISURA PIU' ELEVATA - ASSUNTO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONCESSA CON LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 30 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non sono censurabili, sotto il profilo dell'eccesso di delega, gli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, i quali rispettivamente hanno elevato da uno a tre anni per l'istituto assicuratore il termine per l'esercizio del diritto di regresso e quello per la proposizione dinanzi al giudice civile della domanda di rimborso ivi prevista: ed invero, alla stregua delle indicazioni che si ricavano dalla legge di delega (art. 30 legge 19 gennaio 1963 n. 15) in ordine ai principi e agli scopi che il legislatore delegato era tenuto a perseguire risulta che l'aumento dei termini era necessario per eliminare in sede di riordinamento le conseguenze ablative che la diversa disciplina dei termini introdotta dalla legge di delega avrebbe operato sull'esercizio del diritto di regresso.
Non sono censurabili, sotto il profilo dell'eccesso di delega, gli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, i quali rispettivamente hanno elevato da uno a tre anni per l'istituto assicuratore il termine per l'esercizio del diritto di regresso e quello per la proposizione dinanzi al giudice civile della domanda di rimborso ivi prevista: ed invero, alla stregua delle indicazioni che si ricavano dalla legge di delega (art. 30 legge 19 gennaio 1963 n. 15) in ordine ai principi e agli scopi che il legislatore delegato era tenuto a perseguire risulta che l'aumento dei termini era necessario per eliminare in sede di riordinamento le conseguenze ablative che la diversa disciplina dei termini introdotta dalla legge di delega avrebbe operato sull'esercizio del diritto di regresso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 19/01/1963
n. 15
art. 30