Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6096
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/72 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - OGGETTO - IMPUGNAZIONE DI ATTI STATALI EMESSI IN BASE AD UNA COMPETENZA VENUTA MENO O RIDOTTA DA LEGGE SUCCESSIVA - SUSSISTENZA DI UN INTERESSE ATTUALE DELLA REGIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE - REGIONE TOSCANA - IMPUGNAZIONE DI DECRETI MINISTERIALI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI E DI IMPOSIZIONE DI VINCOLI DI RISERVA SU BENI FORESTALI. (LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281).
SENT. 79/72 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - OGGETTO - IMPUGNAZIONE DI ATTI STATALI EMESSI IN BASE AD UNA COMPETENZA VENUTA MENO O RIDOTTA DA LEGGE SUCCESSIVA - SUSSISTENZA DI UN INTERESSE ATTUALE DELLA REGIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE - REGIONE TOSCANA - IMPUGNAZIONE DI DECRETI MINISTERIALI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI E DI IMPOSIZIONE DI VINCOLI DI RISERVA SU BENI FORESTALI. (LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281).
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra regione e Stato, se la regione, nel chiedere, nel ricorso, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, assume che lo Stato ha esercitato una competenza che, entrata in vigore la legge 16 maggio 1970, n. 281, piu' non gli spetta, o, quanto meno, non gli spetta in quella latitudine e pienezza che il contenuto e gli effetti dell'atto presupporrebbero, essa agisce e tutela di un suo interesse attuale alla rimozione di provvedimenti che ritiene incidano illegittimamente su proprie attribuzioni costituzionalmente garantite (artt. 117, 118 e 119 Cost.). Il ricorso della regione, pertanto, non puo' essere dichiarato inammissibile. E' questo il caso dei conflitti proposti dalla Regione Toscana (ric. nn. 17, 18, 29 e 30 Reg. ric. 1971), rispettivamente, nei confronti dei decreti del Ministro per la industria, commercio e artigianato, in data 5 marzo e 7 maggio 1971 (concessioni trentennali di acque termo-minerali) e dei decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste (costituzione di "riserve naturali" e di "protezione integrale") in data 26 luglio 1971.
Nel conflitto di attribuzione tra regione e Stato, se la regione, nel chiedere, nel ricorso, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, assume che lo Stato ha esercitato una competenza che, entrata in vigore la legge 16 maggio 1970, n. 281, piu' non gli spetta, o, quanto meno, non gli spetta in quella latitudine e pienezza che il contenuto e gli effetti dell'atto presupporrebbero, essa agisce e tutela di un suo interesse attuale alla rimozione di provvedimenti che ritiene incidano illegittimamente su proprie attribuzioni costituzionalmente garantite (artt. 117, 118 e 119 Cost.). Il ricorso della regione, pertanto, non puo' essere dichiarato inammissibile. E' questo il caso dei conflitti proposti dalla Regione Toscana (ric. nn. 17, 18, 29 e 30 Reg. ric. 1971), rispettivamente, nei confronti dei decreti del Ministro per la industria, commercio e artigianato, in data 5 marzo e 7 maggio 1971 (concessioni trentennali di acque termo-minerali) e dei decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste (costituzione di "riserve naturali" e di "protezione integrale") in data 26 luglio 1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte