Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6097
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/72 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE TOSCANA - IMPUGNAZIONE DI DECRETI MINISTERIALI DI CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI E DI IMPOSIZIONE DI VINCOLI DI RISERVA SU BENI FORESTALI - OGGETTO DEL GIUDIZIO - DELIMITAZIONE.
SENT. 79/72 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE TOSCANA - IMPUGNAZIONE DI DECRETI MINISTERIALI DI CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI E DI IMPOSIZIONE DI VINCOLI DI RISERVA SU BENI FORESTALI - OGGETTO DEL GIUDIZIO - DELIMITAZIONE.
Testo
Il giudizio promosso con i quattro ricorsi della Regione Toscana (n. 17, 18, 29 e 30 reg. ric. 1971) contro i due decreti del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, in data 5 marzo e 7 maggio 1971, con i quali le acque termo-minerali "Coniano" e "Bagni di Chianciano" sono state date in concessione, per un triennio, rispettivamente, alla soc. Coniano-Poggibonsi e alla soc. Terme di Chianciano, e contro i due decreti del Ministero per l'agricoltura e foreste, in data 26 luglio 1971, con i quali le localita' "Duna Feniglia" e "Poggio Tre Cancelli", in Provincia di Grosseto, sono state costituite, rispettivamente, in "riserva forestale di protezione" e "riserva naturale integrale", verte non gia' sull'appartenenza delle foreste e delle acque termo-minerali allo Stato o alla Regione, ma sulla titolarita', all'epoca in cui i provvedimenti ministeriali furono emanati (ossia prima del sopravvenire dei decreti di trasferimento) delle correlative potesta' amministrative, ovvero, supposto che queste siano rimaste allo Stato, sulla limitazione (pretesa in via subordinata dalla ricorrente) dei poteri dello Stato ad atti indirizzati alla mera conservazione dei beni stessi. Ai fini del giudizio e' percio' superfluo accertare se le acque termo-minerali e le foreste appartenenti allo Stato siano state trasferite al patrimonio indisponibile regionale per effetto immediato dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970, o se da questa sia nato, invece, solo l'obbligo di trasferire alle Regioni i singoli beni compresi nelle predette categorie.
Il giudizio promosso con i quattro ricorsi della Regione Toscana (n. 17, 18, 29 e 30 reg. ric. 1971) contro i due decreti del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, in data 5 marzo e 7 maggio 1971, con i quali le acque termo-minerali "Coniano" e "Bagni di Chianciano" sono state date in concessione, per un triennio, rispettivamente, alla soc. Coniano-Poggibonsi e alla soc. Terme di Chianciano, e contro i due decreti del Ministero per l'agricoltura e foreste, in data 26 luglio 1971, con i quali le localita' "Duna Feniglia" e "Poggio Tre Cancelli", in Provincia di Grosseto, sono state costituite, rispettivamente, in "riserva forestale di protezione" e "riserva naturale integrale", verte non gia' sull'appartenenza delle foreste e delle acque termo-minerali allo Stato o alla Regione, ma sulla titolarita', all'epoca in cui i provvedimenti ministeriali furono emanati (ossia prima del sopravvenire dei decreti di trasferimento) delle correlative potesta' amministrative, ovvero, supposto che queste siano rimaste allo Stato, sulla limitazione (pretesa in via subordinata dalla ricorrente) dei poteri dello Stato ad atti indirizzati alla mera conservazione dei beni stessi. Ai fini del giudizio e' percio' superfluo accertare se le acque termo-minerali e le foreste appartenenti allo Stato siano state trasferite al patrimonio indisponibile regionale per effetto immediato dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970, o se da questa sia nato, invece, solo l'obbligo di trasferire alle Regioni i singoli beni compresi nelle predette categorie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte