Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6098
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/72 D. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COMPETENZA - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE DALLO STATO ALLE REGIONI - SUBORDINAZIONE ALL'EMANAZIONE DI DECRETI DELEGATI O AL DECORSO DI UN BIENNIO - FINALITA' - PORTATA GENERALE DEL PRINCIPIO - ECCEZIONE A FAVORE DELLE POTESTA' AMMINISTRATIVE RELATIVE A BENI CHE SI SUPPONGANO GIA' ENTRATI A FAR PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLE REGIONI - ESCLUSIONE.
SENT. 79/72 D. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COMPETENZA - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE DALLO STATO ALLE REGIONI - SUBORDINAZIONE ALL'EMANAZIONE DI DECRETI DELEGATI O AL DECORSO DI UN BIENNIO - FINALITA' - PORTATA GENERALE DEL PRINCIPIO - ECCEZIONE A FAVORE DELLE POTESTA' AMMINISTRATIVE RELATIVE A BENI CHE SI SUPPONGANO GIA' ENTRATI A FAR PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLE REGIONI - ESCLUSIONE.
Testo
Il principio dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che per le materie di competenza regionale ricollega l'investitura delle corrispondenti potesta' all'emanazione dei decreti deleganti di passaggio delle funzioni e del personale ovvero al decorso di un biennio, e' diretto a garantire, nell'interesse della collettivita', una ordinata successione delle Regioni allo Stato, attraverso la predisposizione degli strumenti, anche materiali, idonei ad assicurare che al trasferimento delle funzioni si accompagni la possibilita' di un effettivo ed efficiente loro esercizio. Legittimamente posto dalla norma suddetta, sul fondamento dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, tale principio ha una portata assolutamente generale. Una eccezione con esso sicuramente incompatibile si introdurrebbe percio' con l'ammettere che, per i soli beni che si suppongano gia' entrati a far parte del patrimonio indisponibile regionale, le corrispondenti potesta' amministrative siano state ope legis (ossia per effetto immediato della legge n. 281) e senza la necessita' di ulteriori, puntuali atti, trasferite alle regioni. Cfr. sent. n. 39 del 1971.
Il principio dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che per le materie di competenza regionale ricollega l'investitura delle corrispondenti potesta' all'emanazione dei decreti deleganti di passaggio delle funzioni e del personale ovvero al decorso di un biennio, e' diretto a garantire, nell'interesse della collettivita', una ordinata successione delle Regioni allo Stato, attraverso la predisposizione degli strumenti, anche materiali, idonei ad assicurare che al trasferimento delle funzioni si accompagni la possibilita' di un effettivo ed efficiente loro esercizio. Legittimamente posto dalla norma suddetta, sul fondamento dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, tale principio ha una portata assolutamente generale. Una eccezione con esso sicuramente incompatibile si introdurrebbe percio' con l'ammettere che, per i soli beni che si suppongano gia' entrati a far parte del patrimonio indisponibile regionale, le corrispondenti potesta' amministrative siano state ope legis (ossia per effetto immediato della legge n. 281) e senza la necessita' di ulteriori, puntuali atti, trasferite alle regioni. Cfr. sent. n. 39 del 1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 17