Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6099
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/72 E. POTESTA' PUBBLICHE - ESERCIZIO - LIMITAZIONI - NECESSITA' DI UN FONDAMENTO NORMATIVO O SISTEMATICO. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD ESSI INERENTI - NON ANCORA AVVENUTO TRASFERIMENTO ALLE REGIONI NEL BIENNIO PREVISTO DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - PRETESO SVOLGIMENTO DI ESSE DA PARTE DELLO STATO NEI LIMITI DI UNA MERA ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 79/72 E. POTESTA' PUBBLICHE - ESERCIZIO - LIMITAZIONI - NECESSITA' DI UN FONDAMENTO NORMATIVO O SISTEMATICO. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD ESSI INERENTI - NON ANCORA AVVENUTO TRASFERIMENTO ALLE REGIONI NEL BIENNIO PREVISTO DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - PRETESO SVOLGIMENTO DI ESSE DA PARTE DELLO STATO NEI LIMITI DI UNA MERA ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
In via generale non si puo' escludere che in determinate situazioni le pubbliche potesta' abbiano a subire una limitazione di esercizio, ma cio' deve risultare da specifiche e puntuali disposizioni o, almeno, da principi desumibili del sistema. Nella specie ne' la Costituzione ne' la legge n. 281 del 16 maggio 1970 autorizzano a ritenere che le funzioni amministrative inerenti ai beni assegnati, dall'art. 11, quinto comma, parte prima, della legge suddetta, al patrimonio indisponibile regionale, benche' non ancora trasferite alle regioni, dovessero essere svolte dallo Stato, prima della emanazione, nel previsto biennio, dei relativi decreti delegati, nei limiti di una mera attivita' di conservazione. A parte il fatto che, protratto notevolmente nel tempo, un siffatto regime avrebbe potuto irrimediabilmente compromettere la soddisfazione di pubblici interessi, con danno dello stesso patrimonio regionale.
In via generale non si puo' escludere che in determinate situazioni le pubbliche potesta' abbiano a subire una limitazione di esercizio, ma cio' deve risultare da specifiche e puntuali disposizioni o, almeno, da principi desumibili del sistema. Nella specie ne' la Costituzione ne' la legge n. 281 del 16 maggio 1970 autorizzano a ritenere che le funzioni amministrative inerenti ai beni assegnati, dall'art. 11, quinto comma, parte prima, della legge suddetta, al patrimonio indisponibile regionale, benche' non ancora trasferite alle regioni, dovessero essere svolte dallo Stato, prima della emanazione, nel previsto biennio, dei relativi decreti delegati, nei limiti di una mera attivita' di conservazione. A parte il fatto che, protratto notevolmente nel tempo, un siffatto regime avrebbe potuto irrimediabilmente compromettere la soddisfazione di pubblici interessi, con danno dello stesso patrimonio regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 11
co. 5