Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6099
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/04/1972;  Decisione del  27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6095  6096  6097  6098  6100  6101  6102  6103  6104  6105  6106  6107  6108  6109


Titolo
SENT. 79/72 E. POTESTA' PUBBLICHE - ESERCIZIO - LIMITAZIONI - NECESSITA' DI UN FONDAMENTO NORMATIVO O SISTEMATICO. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD ESSI INERENTI - NON ANCORA AVVENUTO TRASFERIMENTO ALLE REGIONI NEL BIENNIO PREVISTO DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - PRETESO SVOLGIMENTO DI ESSE DA PARTE DELLO STATO NEI LIMITI DI UNA MERA ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
In via generale non si puo' escludere che in determinate situazioni le pubbliche potesta' abbiano a subire una limitazione di esercizio, ma cio' deve risultare da specifiche e puntuali disposizioni o, almeno, da principi desumibili del sistema. Nella specie ne' la Costituzione ne' la legge n. 281 del 16 maggio 1970 autorizzano a ritenere che le funzioni amministrative inerenti ai beni assegnati, dall'art. 11, quinto comma, parte prima, della legge suddetta, al patrimonio indisponibile regionale, benche' non ancora trasferite alle regioni, dovessero essere svolte dallo Stato, prima della emanazione, nel previsto biennio, dei relativi decreti delegati, nei limiti di una mera attivita' di conservazione. A parte il fatto che, protratto notevolmente nel tempo, un siffatto regime avrebbe potuto irrimediabilmente compromettere la soddisfazione di pubblici interessi, con danno dello stesso patrimonio regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 11    co. 5