Sentenza 131/2020 (ECLI:IT:COST:2020:131)
Massima numero 43495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 26/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43496


Titolo
Volontariato - Norme della Regione Umbria - Cooperative di comunità - Coinvolgimento nella co-programmazione, co-progettazione e accreditamento previste dal codice del Terzo settore - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Possibile diversa interpretazione della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

È dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione - perché la norma impugnata può essere interpretata diversamente - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge reg. Umbria n. 2 del 2019, che prevede che la Regione disciplini le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 (CTS) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità. La disposizione regionale impugnata non amplia il novero dei soggetti del terzo settore e non viola, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in ragione del fatto che soltanto i soggetti rientranti nel perimetro stabilito dal citato codice possono utilizzare lo specifico modello di condivisione della funzione pubblica dalla stessa prefigurato. La citata legge reg. Umbria n. 2 del 2019, infatti, non qualifica le cooperative di comunità come enti del terzo settore (ETS), ma lascia ai soggetti che costituiscono società cooperative la libertà di scegliere quale sottotipo adottare, non producendo così alcuna alterazione dell'impianto dell'art. 55 CTS. La norma impugnata ben può quindi essere interpretata nel senso di demandare alla Regione il duplice compito di disciplinare le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art. 55 CTS e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, utilizzando appunto la congiunzione «e», tenendo così distinta la discipline delle modalità di attuazione degli istituti previsti dall'art. 55 da quella delle forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, quando non qualificabili come ETS.

Secondo la giurisprudenza costituzionale rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile sia la conformazione specifica e l'organizzazione degli enti del terzo settore (ETS) sia la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche. (Precedente citato: sentenza n. 185 del 2018).

L'art. 55 del Codice del terzo settore, disciplinando i rapporti tra enti del terzo settore (ETS) e pubbliche amministrazioni, rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale. Esso pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, progettazione e organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dal medesimo CTS. Rappresentativi della "società solidale", gli ETS costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico preziosi dati informativi e un'importante capacità organizzativa e di intervento, con risparmio di risorse e aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno". Lo stesso diritto dell'Unione - nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia, che tende a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà - mantiene in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà.

Gli Enti del terzo settore (ETS) sono soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a perseguire il bene comune, a svolgere attività di interesse generale, senza perseguire finalità lucrative soggettive, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  11/04/2019  n. 2  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/07/2017  n. 117  art. 55