Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6101
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/72 G. REGIONE A STATUTO ORDINARIO - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - PERIODO TRANSITORIO TRA LA COSTITUZIONE DELLE REGIONI ED IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA MATERIA - ESERCIZIO DI QUESTE DA PARTE DELLO STATO - EFFETTI TEMPORANEI DEI RELATIVI ATTI - ESCLUSIONE - MODIFICABILITA' DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE NEI CASI E NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI ANCHE REGIONALI. (LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ARTT. 11, QUINTO COMMA, E 17).
SENT. 79/72 G. REGIONE A STATUTO ORDINARIO - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - PERIODO TRANSITORIO TRA LA COSTITUZIONE DELLE REGIONI ED IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA MATERIA - ESERCIZIO DI QUESTE DA PARTE DELLO STATO - EFFETTI TEMPORANEI DEI RELATIVI ATTI - ESCLUSIONE - MODIFICABILITA' DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE NEI CASI E NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI ANCHE REGIONALI. (LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ARTT. 11, QUINTO COMMA, E 17).
Testo
Anche a voler ammettere che, ricorrendo i presupposti nel periodo anteriore all'emanazione, nel previsto biennio, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dei decreti delegati di trasferimento alle regioni delle funzioni statali relative, la gestione dei beni assegnati dall'art. 11, comma quinto, parte prima, della legge stessa, al patrimonio indisponibile regionale, pur spettando ancora allo Stato, dovesse esercitarsi "per conto della regione", la cosa potrebbe avere rilievo in tema di attribuzione alla Regione dei risultati, anche economici, della gestione stessa, ma mai nel senso di ridurre la competenza dello Stato ai soli atti con effetti strettamente limitati al tempo intercorrente fra la loro adozione ed il momento dell'effettivo subentrare dei nuovi enti nelle relative potesta'. Che in tal modo le Regioni possono trovarsi di fronte a situazioni giuridiche durature e non modificabili se non nei casi e nei limiti consentiti dalle leggi (e quindi anche dalle emanande leggi regionali) rappresenta al piu' un giudizio di fatto, che puo' peraltro connettersi a qualsiasi attivita' amministrativa posta in essere dallo Stato nel periodo transitorio fra la costituzione delle regioni ordinarie e il trasferimento delle funzioni.
Anche a voler ammettere che, ricorrendo i presupposti nel periodo anteriore all'emanazione, nel previsto biennio, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dei decreti delegati di trasferimento alle regioni delle funzioni statali relative, la gestione dei beni assegnati dall'art. 11, comma quinto, parte prima, della legge stessa, al patrimonio indisponibile regionale, pur spettando ancora allo Stato, dovesse esercitarsi "per conto della regione", la cosa potrebbe avere rilievo in tema di attribuzione alla Regione dei risultati, anche economici, della gestione stessa, ma mai nel senso di ridurre la competenza dello Stato ai soli atti con effetti strettamente limitati al tempo intercorrente fra la loro adozione ed il momento dell'effettivo subentrare dei nuovi enti nelle relative potesta'. Che in tal modo le Regioni possono trovarsi di fronte a situazioni giuridiche durature e non modificabili se non nei casi e nei limiti consentiti dalle leggi (e quindi anche dalle emanande leggi regionali) rappresenta al piu' un giudizio di fatto, che puo' peraltro connettersi a qualsiasi attivita' amministrativa posta in essere dallo Stato nel periodo transitorio fra la costituzione delle regioni ordinarie e il trasferimento delle funzioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 11
co. 5
legge 16/05/1970
n. 281
art. 17