Sentenza 79/1972 (ECLI:IT:COST:1972:79)
Massima numero 6102
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/04/1972; Decisione del
27/04/1972
Deposito del 04/05/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/72 H. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - POTERI SPETTANTI ALLO STATO PRIMA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA MATERIA - LIMITI - DIVIETO DI DISCONOSCERE I DIRITTI PROPRI DELLE REGIONI - FATTISPECIE - DECRETI MINISTERIALI DEL 5 MARZO E 7 MAGGIO 1971, IN MATERIA DI CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI, E DEL 26 LUGLIO 1971, IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DI VINCOLI DI RISERVA SU BENI FORESTALI - NON VIOLANO IL LIMITE A DANNO DELLA REGIONE TOSCANA.
SENT. 79/72 H. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - POTERI SPETTANTI ALLO STATO PRIMA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA MATERIA - LIMITI - DIVIETO DI DISCONOSCERE I DIRITTI PROPRI DELLE REGIONI - FATTISPECIE - DECRETI MINISTERIALI DEL 5 MARZO E 7 MAGGIO 1971, IN MATERIA DI CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI, E DEL 26 LUGLIO 1971, IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DI VINCOLI DI RISERVA SU BENI FORESTALI - NON VIOLANO IL LIMITE A DANNO DELLA REGIONE TOSCANA.
Testo
Per quanto riguarda i beni pertinenti (ai sensi dell'articolo 11, comma quinto, parte prima, della legge n. 281 del 1970) al patrimonio indisponibile regionale, sia che, per effetto della suddetta legge, si sia verificato un immediato trasferimento, o sia sorto invece solo un obbligo di trasferimento, l'unica attivita' preclusa allo Stato prima del passaggio delle funzioni era quella implicante un disconoscimento dei diritti propri delle regioni. Non e' certamente questo il casi dei due decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in data 5 marzo e 7 maggio 1971, di concessione, per un trentennio, delle acque termo-minerali "Coniano" e "Bagni di Chianciano", rispettivamente, alla societa' Coniano-Poggibonzi e alla societa' Terme di Chianciano; ne' quello dei due decreti del Ministero per l'agricoltura e foreste, in data 26 luglio 1971, con i quali le localita' "Duna Feniglia" e "Poggio Tre Cancelli", in Provincia di Grosseto, sono state costituite, rispettivamente, in "riserva forestale di protezione" e "riserva forestale integrale".
Per quanto riguarda i beni pertinenti (ai sensi dell'articolo 11, comma quinto, parte prima, della legge n. 281 del 1970) al patrimonio indisponibile regionale, sia che, per effetto della suddetta legge, si sia verificato un immediato trasferimento, o sia sorto invece solo un obbligo di trasferimento, l'unica attivita' preclusa allo Stato prima del passaggio delle funzioni era quella implicante un disconoscimento dei diritti propri delle regioni. Non e' certamente questo il casi dei due decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in data 5 marzo e 7 maggio 1971, di concessione, per un trentennio, delle acque termo-minerali "Coniano" e "Bagni di Chianciano", rispettivamente, alla societa' Coniano-Poggibonzi e alla societa' Terme di Chianciano; ne' quello dei due decreti del Ministero per l'agricoltura e foreste, in data 26 luglio 1971, con i quali le localita' "Duna Feniglia" e "Poggio Tre Cancelli", in Provincia di Grosseto, sono state costituite, rispettivamente, in "riserva forestale di protezione" e "riserva forestale integrale".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 11
co. 5